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R.D. 13/02/1933 n. 215

Art. 32. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione. Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore. Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con ciò si dia luogo ad indennizzo. Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve es- sere pagata al momento della consegna. I pagamenti per conguagli devono esser fatti al consorzio, il quale verserà le somme ricevute agli aventi diritto. Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sarà investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto, quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sarà depositata presso un istituto di credito, designato dal ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa favore del titolare di questo diritto. Al pagamento per conguaglio è consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art. 3 n. 2, del R. Decreto-Legge 29 luglio 1927 n. 1509.

Art. 33. Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche, nella cui circoscrizione sono situati i beni. A cura del consorzio deve essere altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicità è fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa.

Art. 34. Qualora nei comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il consorzio concessionario delle opere di bonifica, allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiarie, dovrà, ove sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento della zona, in guisa da formare, con la riunione di vari appezzamenti, le unità fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrono un prezzo maggiore. Il prezzo di base per la gara sarà stabilito con i criteri dettati nel capoverso dell'art. 42. Il consorzio, nel preparare il piano di riordinamento, può anche prevedere che i proprietari conservino la proprietà dei terreni concorrenti alla costituzione di unità fondiaria, sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla coltivazione ed al miglioramento dell'unità fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica.

Art. 35. Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permute fra i proprietari interessati. Per la preparazione, approvazione e attuazione del piano di riordinamento, previsto in questo articolo e in quello precedente, valgono, in quanto trovino applicazione, le norme stabilite negli articoli del presente capo.

Art. 36. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello stato, delle provincie e dei comuni. All'approvazione del piano si provvede di concerto col ministro per le finanze, se il riordinamento riguardi terreni di pertinenza dello stato e di concerto col ministro per l'interno, se si tratti di terreni appartenenti a provincie o a comuni.

Art. 37 I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo, sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di l. 10, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i diritti devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e del catasto. Non è dovuto alcun contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione dei piani di sistemazione, previsti negli articoli 22, 34 e 35.

CAPO V Delle opere di competenza privata.

Art. 38 Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall'art. 8, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nei comprensori di prima categoria può essere fatto obbligo ai proprietari di impiegare famiglie coloniche immigrate.

Art. 39 Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolute senza indennizzo.

Art. 40 Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all'art. 8, particolari premi di incoraggiamento.

Art. 41 All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale è tenuto ad assumerla. Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti, il consorzio può provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare può eccedere il 60 per cento del valore del fondo da migliorare, aumentato, del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garentiti dalle ipoteche iscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo. Il credito del consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per lo ammontare della somma mutuata e in generale della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere è garentito da privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando è iscritto nel registro speciale tenuto dalla conservatoria delle ipoteche, a termini dell'art. 9 lettera c) della legge 5 luglio 1928 n. 1760. Esso prende grado dopo quello dello stato per i R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. crediti indicati nell'art. 1962 del codice civile, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dai terzi prima di tale iscrizione.

Art. 42 Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile la esecuzione delle opere entro il termine stesso, il ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato previsto all'art. 3, può obbligare il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero può espropriare gli immobili dei proprietari inadempienti a favore del consorzio che ne faccia richiesta. L'indennità di espropriazione è determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del consolidato 5 per cento, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento. Ove il consorzio non chieda l'espropriazione, il ministero può egualmente disporla favore di altri che s'impegni, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute: in tal caso determina, con i criteri indicati, l'indennità di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parità di offerta, è preferito il proprietario di altro terreno del comprensorio.

TITOLO III Dei miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica.

Art. 43 Possono essere sussidiate dal ministero della agricoltura e delle foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle, le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani; le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica. Possono pure essere sussidiati:

a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia;

b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni. Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal ministero. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del consiglio provinciale dell'economia corporativa, potrà limitare per ciascuna provincia o parte di provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani.

Art. 44 Il sussidio dello stato per le opere di cui allo articolo precedente è normal- mente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38 per cento quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere sussidiabili ricadano nell'italia meridionale, nelle isole, nella venezia giulia, nella maremma toscana o nel lazio. Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo stato concorre nella mi- sura del 75 per cento. Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo stato concorre nella mi- sura del 45 per cento, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25 per cento. Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello stato può essere diminuito fino al 10 per cento della spesa del- l'opera.

Art. 45 Qualora il sussidio o il credito di favore previsto all'articolo 43 venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo, il ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonché eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati. R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. Se si tratta di opere irrigue, il ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli articoli 48 n. 2, 56 del decreto- legge 9 ottobre 1919 n. 2161. Le facoltà attribuite dal presente articolo al ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno esercitate semprechè eguale ingerenza non sia stata riservata al ministero dei lavori pubblici, in sede di concessione di derivazione d'acqua pubblica, a termini delle vigenti leggi sulle acque.

 

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